Guida del tirocinio

3.1.3. Compensazione degli svantaggi per persone con handicap

Se una persona subisce delle limitazioni nell'apprendimento di una professione a causa di un handicap, su domanda dell'azienda formatrice l'ufficio cantonale della formazione professionale può concedere la compensazione degli svantaggi. La compensazione degli svantaggi viene concessa in caso di handicap fisici o difficoltà nell'apprendimento e di prestazione come ad esempio in caso di dislessia (difficoltà nella lettura e nella scrittura), quando, nonostante gli aiuti, come i corsi di sostegno, la riuscita all'esame finale non è garantita.

Gli uffici cantonali della formazione professionale offrono informazioni e consulenze, coordinano gli enti competenti e garantiscono la compensazione degli svantaggi.

artt. 3, 18, 21 LFPr; art. 35 OFPr