Guida del tirocinio

2.12. Gravidanza e assicurazione maternità

In caso di gravidanza, l'azienda formatrice deve concedere le stesse prestazioni come quelle previste in caso di malattia e infortunio.
Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso. La Legge sul lavoro (LL) comprende disposizioni particolari per donne incinte, puerpere e madri allattanti.

art. 324a CO; artt. 35, 35b LL; artt. 60, 65 OLL 1

Se, durante la gravidanza, la persona in formazione accusa dei disturbi, può assentarsi dal lavoro semplicemente avvisando il suo responsabile in azienda.

art. 35a LL

In caso di gravidanza e parto, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo solo nel caso che l'assenza dal lavoro è di tre mesi completi.

art. 329b cpv. 3 CO

Il diritto alle indennità di maternità inizia il giorno del parto e termina, al più tardi, dopo 14 settimane, a condizione che la lavoratrice sia vincolata da un rapporto di lavoro valido, sia stata assicurata ai sensi della Legge sull'AVS almeno dur-ante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e che durante tale periodo abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

LIPG

INFO


Durante la gravidanza fanno stato disposizioni particolari.

Le madri sono assicurate.