Titoli professionali per adulti

Procedura di validazione in cinque fasi

La procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti comprende cinque fasi.

Grafische Darstellung des Validierungsverfahrens in fünf Phasen


Fase 1: informazione e consulenza (portale d'entrata)

Le persone interessate possono informarsi e farsi consigliare presso il portale d'entrata del Cantone di domicilio. Ottengono quindi informazioni generali sulla procedura, informazioni specifiche sulle singole professioni e un sostegno nell'allestimento del dossier.

Gli organi responsabili sono:

  • la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI: divulgazione di informazioni per gli specialisti dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro
  • i Cantoni: gestione del centro di consulenza, divulgazione delle informazioni
  • il Centro svizzero di servizio formazione professionale; orientamento professionale, universitario e di carriera CSFO: elaborazione di informazioni inerenti alle singole professioni, divulgazione delle informazioni
  • le oml: divulgazione delle informazioni

Fase 2: bilancio della situazione

Facendo il bilancio della situazione, il candidato ha la possibilità di identificare, analizzare e documentare. Il dossier può essere allestito individualmente o con il sostegno di specialisti.
I responsabili sono:

  • i Cantoni: l'ufficio di consulenza competente mette a disposizione informazioni scritte e dettagliate relative all'allestimento individuale del dossier. Per il bilancio della situazione offre un accompagnamento o un coaching.
  • il candidato: allestimento del dossier

Fase 3: valutazione

I periti valutano il dossier in base al profilo di qualificazione e delle norme di superamento del titolo ambito.
Il risultato viene messo per iscritto in un rapporto all'attenzione dell'organo competente per la validazione.
I responsabili sono:

  • i periti: approfondimento del dossier, colloquio con il candidato, eventualmente ulteriori accertamenti, redazione del rapporto di valutazione.
  • i Cantoni: la direzione degli esami nomina i periti, trasmette il dossier, crea la tabella di marcia e organizza le tappe concrete di valutazione.

Fase 4: convalida

Un organo competente per la validazione regionale o cantonale decide quali campi del profilo di qualificazione sono soddisfatti. Se il candidato dispone delle competenze operative professionali necessarie in un campo specifico, non devono più essere presentati altri apprendimenti acquisiti e nemmeno conseguito un esame (= certificazione parziale). Il risultato è inserito in un certificato degli apprendimenti acquisiti. Contemporaneamente vengono segnalate anche le competenze mancanti e in che modo queste possono essere acquisite.
Sostanzialmente i candidati dovrebbero acquisire le competenze operative mancanti in corsi strutturati con esami o attraverso ulteriori esperienze professionali. Questo deve avvenire entro cinque anni.
Sono competenti:

  • l'organo competente per la validazione: decide quali competenze operative accreditare
  • Cantone: l'autorità competente per gli esami comunica le competenze accreditate e la scadenza per le ulteriori validazioni
  • Cantone e oml: creazione di offerte per la formazione complementare

Fase 5: certificazione

L'autorità competente per gli esami valuta gli apprendimenti acquisiti. Vi sono tre tipi di validazione possibile: certificazione di equipollenza di formazioni conseguite in passato, certificazione di apprendimenti acquisiti attraverso la procedura di validazione, controllo attraverso un esame della formazione complementare.
Sono responsabili:

  • i Cantoni: controllo e decreto degli apprendimenti acquisiti, conferimento del titolo e del certificato.